| Lo statuto |
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA ENERGIE STATUTO TITOLO 1 Denominazione - Sede ART.1- Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede in Cameri (NO - Viale Marconi, 3- un'Associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, culturale e ricreativo che assume la denominazione di ASSOCIAZIONE SPORTIVA ENERGIE. Essa potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al C.O.N.I (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Federazioni, Leghe Sportive e simili sia nazionali che locali. TITOLO 2 Scopo - Oggetto ART.2- L'Associazione è centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun scopo di lucro ed opera con fini sportivi, culturali e ricreativi per lo esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. ART.3- L'Associazione, con spirito altruistico si propone di: - perseguire finalità sportive dilettantistiche ed amatoriali, culturali e ricreative attraverso la gestione di attività di tale tipo; - gestire, anche a seguito di convenzioni con Enti Locali, immobili ed impianti sportivi, culturali, e ricreativi per il conseguimento di finalità di utilità generale, nonché realizzare eventuali posti di ristoro rivolti esclusivamente ai propri Associati; - partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale. TITOLO 3 Associati ART.4- Il numero degli Associati è illimitato. Possono essere associate le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. ART.5- Chi intende essere ammesso come Associato per l'anno sociale in corso (dallo 01 Settembre al 31 Agosto successivo) dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta su apposito modulo, con l'impegno di attenersi al presente Statuto e ad osservare il Regolamento Interno, nonché le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. Per i minori di anni 18 occorrerà la firma della patria potestà, che assumerà diritto di rappresentanza. All'atto del rilascio della Tessera Associativa e previo versamento della Quota di Iscrizione Annuale, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Associato. Il Consiglio Direttivo potrà respingere, a maggioranza assoluta, la domanda di ammissione con giudizio motivato; contro questa decisione è ammesso appello in Assemblea Straordinaria, che il Consiglio Direttivo stesso avrà lo obbligo di convocare entro 20 giorni dalla richiesta dell'interessato. ART.6- La qualifica di Associato dà diritto: - a partecipare a tutte le attività dell'Associazione, previo versamento, ove previsto, della Quota di Attività; - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine alla approvazione e modifica delle norme del presente Statuto e del Regolamento Interno; - a partecipare, con diritti attivi e passivi, alle elezioni degli Organi della Associazione. TITOLO 4 Recesso - Esclusione ART.7- La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione o per decesso. ART.8- L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dello Associato: - che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno o delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi della Associazione; - che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento di eventuali Quote di Attività; - che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della Associazione; - che, in qualunque modo, arrechi volutamente danni, anche morali, alla Associazione o ad altri Associati. L'esclusione diventa operante con voto a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo e dopo la ratifica della Assemblea degli Associati alla quale deve essere convocato per il contraddittorio l'Associato interessato, avvisato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. TITOLO 5 Fondo Comune ART.9- Il Fondo Comune è costituito dalle Quote di Iscrizione Annuali, dalle Quote di Attività e da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali nonché da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il Fondo Comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il Fondo Comune non è mai ripartibile fra gli Associati né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. Esercizio Sociale ART.10- L'Esercizio Sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro un mese dalla chiusura dell'Esercizio Sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il Bilancio da presentare all'Assemblea degli Associati di entro tre mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale. TITOLO 6 Organi dell'Associazione ART.11- Sono Organi della Associazione: - l'Assemblea degli Associati; - Il Consiglio Direttivo; - Il Collegio dei Revisori dei Conti. Assemblee ART.12- Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della Sede Sociale e in quello ove si svolgono le attività, nonché con comunicazione scritta a mezzo posta, indirizzata ad ogni Associato, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione. ART.13- L'Assemblea ordinaria; - approva il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo; - procede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; - approva il Regolamento Interno, Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i primi tre mesi successivi alla chiusura dell'Esercizio Sociale; L'Assemblea si riunisce inoltre ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Consiglio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli Associati. In questi ultimi casi il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli Associati entro venti giorni dalla data della richiesta. ART.14- L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulla esclusione o mancata accettazione di un Associato, sulle modifiche dello dello Statuto o sullo scioglimento della Associazione. ART.15- In prima convocazione la Assemblea degli Associati, sia essa ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, che può avvenire un'ora dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Nelle Assemblee degli Associati hanno diritto di voto i maggiori di anni 18 e coloro che esercitano la Patria Potestà per i minori di questa età. Le delibere delle Assemblee degli Associati sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli Associati presenti. ART.16- L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario, che ha il compito di stendere apposito verbale, è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Consiglio Direttivo ART.17- Il Consiglio Direttivo è formato da sette Consiglieri eletti fra gli Associati maggiori di anni 18. I Consiglieri restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente con funzioni di cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, se di particolare rilevanza o dietro richiesta di anche un solo membro, verbalizzate su apposito libro. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione e ad esso spetta pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo: - curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; - redigere il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo; - compilare il Regolamento Interno; - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'Attività Sociale; - deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli Associati; - nominare eventuali responsabili delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; - determinare le Quote Associative e di Attività. ART.18- In caso di mancanza di uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con i primi esclusi dalle ultime elezioni. In mancanza di sostituti o se ne viene meno la maggioranza originaria dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea degli Associati affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. Presidente ART.19- Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale della Associazione. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. Collegio dei Revisori dei Conti ART.20- Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto contestualmente al Consiglio Direttivo e composto da Associati maggiori di anni 18, consta di tre membri. Presidente del Collegio è il più anziano dei membri. ART.21- Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare la amministrazione della Associazione, la corrispondenza del Bilancio Consuntivo alle scritture contabili e vigilare sul rispetto del presente Statuto. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, e presenta la propria relazione annuale in tema di Bilancio Consuntivo. ART.22- I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire alcun incarico retribuito all'interno della Associazione. Nessun compenso è a loro dovuto. TITOLO 7 Norme di voto ART.23- Il Consiglio Direttivo uscente, almeno un mese prima della scadenza del suo mandato, dovrà convocare la Assemblea degli Associati per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti. ART.24- Dal giorno di apposizione dello avviso di Assemblea tutti gli Associati maggiorenni che lo vorranno potranno candidarsi alle cariche di cui sopra comunicando il loro nominativo alla Segreteria. ART.25- Durante l'Assemblea degli Associati il Presidente darà lettura ed esporrà in bacheca la lista dei candidati. ART.26- Al fine di garantire la massima partecipazione, nella settimana successiva all'Assemblea, tutti gli Associati potranno votare apponendo fino a sette preferenze sulla scheda per il rinnovo del Consiglio Direttivo e fino a tre preferenze su quella per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti. Le schede andranno quindi depositate in apposite urne sigillate. ART.27- Al termine delle votazioni il Presidente uscente procederà allo scrutinio pubblico che sancirà le nuove cariche amministrative. ART.28- Entro sette giorni dallo scrutinio e con riunione congiunta e verbalizzata tra membri decaduti e neo-eletti, si insedieranno le nuove cariche. TITOLO 8 Scioglimento ART.29- Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato dalla Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti. In questo caso sarà nominato dall'Assemblea stessa un liquidatore nella persona del Presidente pro- tempore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, al Comune di Cameri. Norma finale ART.30- Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. REGOLAMENTO INTERNO 1) L'Associato dichiara di essere in possesso di certificato medico, in corso di validità, di idoneità psicofisica alla pratica sportiva che intende esercitare, esonerando l'Associazione e gli Istruttori da qualsiasi responsabilità civile e penale a tale riguardo. 2) L'Associato esonera l'Associazione da ogni responsabilità per quanto riguarda gli oggetti non depositati negli armadietti o nelle apposite cassette che ogni Associato dovrà utilizzare con proprio lucchetto. 3) Per motivi assicurativi la Quota di iscrizione Annuale è valida dal 01 Settembre al 31 Agosto successivo. Nessuna riduzione è prevista ad Anno Sociale già in corso. 4) L'Assicurazione sottoscritta con il versamento della Quota di Iscrizione Annuale prevede esclusivamente i casi di invalidità o morte (vedasi cedola) e non la copertura dei piccoli incidenti che possono derivare dalla pratica sportiva. L'Associazione invita, in special modo gli Associati che praticano Discipline che prevedono il contatto fisico, ad utilizzare la massima prudenza, tutte le protezioni individuali che l'Istruttore riterrà opportune ed eventualmente a stipulare una propria polizza aggiuntiva. 5) Gli Associati non in regola con le Quote di Attività prescritte nei termini stabiliti (giorno 5 di ogni mese) potranno essere sospesi dalla frequenza delle Attività ed eventualmente esclusi dalla Associazione. Eventuali frequentazioni frammentarie comporteranno comunque la regolarizzazione della Quota di Attività anche se non completamente usufruita. 6) La rifrequentazione delle Attività dopo un periodo non regolarizzato o una sospensione sarà concessa solo previo bonifico del periodo precedentemente insoluto. 7) Le assenze dalle Attività imputabili a motivi personali non verranno in nessun caso rimborsate. Lo stesso dicasi per i giorni non usufruiti a causa delle festività programmate, in merito alle quali verranno tempestivamente apposti avvisi in bacheca. 8) Ciascun Associato è tenuto ad un comportamento corretto e morale nei locali dell'Associazione. In particolare: - massima cura dei beni e delle attrezzature dell'Associazione e del Comune di Cameri. Ogni danno arrecato sarà riparato a spese del responsabile; - è severamente vietato fumare nei locali dell'Associazione; - è vietato l'esercizio delle Attività in assenza degli Istruttori. Qualora gli Associati esercitino al di fuori di tale sorveglianza, si assumono ogni responsabilità in merito; - nessun Associato è autorizzato ad apportare modifiche o variazioni al proprio o altrui piano di lavoro, in merito al quale hanno diritto di intervento solo gli Istruttori responsabili. Si sottolineano i precisi risvolti civili e penali di chi interferisca in un'Attività professionale senza avere i titoli per esercitarla; - si sollecita il massimo rispetto per la igiene e la pulizia personale, nei locali e nei servizi. E' obbligatorio l'uso di una salvietta personale da distendere sugli attrezzi prima di utilizzarli. |